Mediazione familiare e sostegno alla genitorialità

La mediazione familiare si rivolge a coloro che stanno vivendo una separazione (direttamente o indirettamente), operando in una delicata area intermedia che si colloca a cavallo tra il contesto psico-socio-pedagogico e il contesto legale, ovvero quello psicogiuridico. L’accompagnamento attraverso le difficoltà della transizione e il dolore per la rottura del patto coniugale è il principale onere del mediatore, il quale, prima ancora che un arbitro, un negoziatore o un conciliatore, è un “curatore” della relazione tra le parti.

Tra gli obiettivi associati all’intervento di mediazione familiare possono annoverarsi:

  • la protezione della funzione genitoriale (sia materna che paterna) e della sua continuità, indipendentemente dalla rottura del patto coniugale;
  • il sostegno nell’elaborazione del lutto della separazione e il contestuale aiuto nel mantenimento dei confini genitoriali;
  • la tutela del legame generazionale (in particolare nell’ottica sistemica).

La mediazione familiare offre un contesto strutturato e protetto in cui gli ex coniugi possono raggiungere accordi comuni e attuabili su temi significativi per il benessere dell’intero nucleo familiare: affidamento, cura, educazione, tempi di frequentazione dei figli e divisione dei beni sono sono alcuni di quelli che possono essere concretamente affrontati. Particolare attenzione viene data al mantenimento di una genitorialità condivisa lungo tutto il processo separativo. Il mediatore può essere descritto come un traghettatore che accompagna la coppia nella fase di transizione, aiutandola a “dipanare la matassa che lega il vincolo coniugale con quello genitoriale, in modo da portare in salvo il secondo, sciogliendo il primo” (Cigoli, 1998). Un’operazione indispensabile per permettere ai figli di mantenere una continuità di relazione con i genitori. L’effetto più negativo sui figli, infatti, non è dato dalla separazione in sé, ma dal conflitto tra i genitori prima, durante e dopo la stessa. È innegabile il dolore generato dalla fine di un rapporto di coppia, ma “solo se ciascuno dei partner giunge ad accettare la propria parte di responsabilità nell’aver contribuito al fallimento del matrimonio, la crisi potrà (…) dirsi affrontata e superata” (Cigoli, Galimberti e Mombelli, 1988; Cigoli, 1991).

Un intervento ben riuscito porta ad accordi proficui sia per i genitori che per i figli. I due anni successivi alla separazione sono quelli più difficili, poiché la coppia non sa come far transitare la genitorialità oltre la coniugalità, difficoltà spesso aggravata dalla lotta per il possesso dei figli, prezzo che chi è lasciato fa solitamente scontare a chi lascia. Compito del mediatore è quello di sbloccare gli ex coniugi da tale livello di contesa, promuovendo la funzione genitoriale, che è sempre rispetto dell’altro, a prescindere dalla frattura coniugale.

Altro tema a cui viene dato il giusto peso in mediazione familiare è la sovrapposizione dei ruoli tra genitori e famiglie di origine. Per esempio, non è infrequente che nei casi di elevata conflittualità i nonni diventino veri e propri sostituti dei partner, esercitando di fatto la funzione coparentale e alimentando più o meno consapevolmente tensioni nei rapporti. Al riguardo la ridefinizione dei confini genitoriali può essere utile per:

  • evitare ai figli ulteriore confusione di ruoli e funzioni ed eventuali rischi di esclusione o discredito di uno dei genitori;
  • sostenere i genitori nel percorso di crescita rispetto alle famiglie di origine, sollecitando un’adeguata assunzione dei propri compiti e un rilancio della propria vita affettiva;
  • permettere ai nonni una posizione di non coinvolgimento diretto nelle responsabilità relative alla crescita dei nipoti.

Il mediatore può disinnescare gli effetti distruttivi del conflitto, proteggendo la tenuta della relazione genitoriale e di quella parentale attraverso un lavoro che coinvolge la famiglia a livello trigenerazionale (con particolare riferimento alla legge n. 219 del 10 dicembre 2012, la quale, ove l’accesso dei nipoti ai nonni venga impedito, dà a questi ultimi la possibilità di ricorrere autonomamente al Tribunale per i Minorenni). Se infatti il procedimento giurisdizionale definisce il conflitto sul piano formale, la mediazione familiare lo affronta su quello sostanziale della salvaguardia dei legami, tanto che il ricorso a tale strumento è incoraggiato dalla Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, dalla Raccomandazione n. R(98)1 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 21 gennaio 1998, dalle “Linee guida per una giustizia a misura di minore” del 17 novembre 2010 e dal Programma UE per i diritti dei minori del 15 febbraio 2011.

La capacità del percorso mediativo di risolvere le controversie familiari va quindi ben oltre la risoluzione delle dispute che riguardano figli. Muovendosi nell’ottica di una bigenitorialità vissuta attraverso il miglioramento della comunicazione genitoriale, la ridefinizione della relazione tra genitori ed ex coniugi e la costruzione di un progetto educativo finalizzato al benessere dei figli al di là dell’evento separativo, essa costituisce lo strumento migliore per dare una vera sostanza all’affidamento condiviso, molto più del processo giurisdizionale che dovrebbe rimanere sempre l’extrema ratio.